Impazzire per la wax, la stoffa multicolore con cui un sarto, dalla sera alla mattina, realizza un vestito. Godersi la teranga, che non è solo l’ospitalità, ma anche l’accoglienza, la cura, la valorizzazione. Portare la mascherina non per proteggersi dal...
Responsabilità uniche che non ricadono su nessuna altra carica di dirigente federale, poiché limitate appunto ai componenti del Consiglio d’amministrazione della FCI.
Fatta, questa premessa, torno all’argomento contenuto nel presente articolo di Tuttobiciweb, per porre alcune domande che dovrebbero far riflettere sulla superficiale gestione del movimento professionistico.
La classifica di tale challenge (così denominata dalla LCP nel regolamento), ma poi definita “Coppa Italia – Campionato Italiano Professionisti a squadre”, assegna alla squadre vincitrice, oltre a quanto riportato nell’articolo, anche il diritto di fregiare le proprie maglie con lo scudetto tricolore nella stagione 2014.
Leggendo il regolamento di tale challenge si rileva che alla stessa possono iscriversi anche squadre professionistiche non affiliate alla FCI, purché versino una quota di associazione alla LCP di 5.000 euro. Inoltre nel caso in una di tali squadre vincesse il titolo di “Campione d’Italia a squadre” ha l’obbligo di affiliarsi alla FCI nel 2014 per poter mettere lo scudetto tricolore sulle proprie maglie!
Alcune considerazioni:
- l’istituzione di un qualsiasi Campionato italiano, passa attraverso l’approvazione del Consiglio Federale, che deve deliberare una modifica del Regolamento Tecnico federale, che a sua volta deve essere sottoposto all’approvazione del CONI.
- è chiaro che questo regolamento al CONI non è mai stato inviato poiché non avrebbe potuto mai essere approvato, per i motivi sottostanti.
Lo Statuto del CONI (adottato dal Consiglio nazionale di tale Ente il 03.07.2012 ed approvato con Decreto Ministeriale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26.09.2012) all’ art. 29/comma 3, all’art. 4/bis e all’art. 6/bis stabilisce ben precise norme, che contrastano con quanto emerge dal regolamento di tale “campionato italiano professionisti a squadre”.
Infatti, lo Statuto del CONI, prevede:
a) art. 29/comma 3:
“Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano”
Chiedo, come possano rispondere alle prescrizioni imposte dallo Statuto CONI, le seguenti società sportive professionistiche:
1) Lampre Merida (iscritta all’UCI PRO TEAM) affiliata alla Federazione Svizzera e, rispondente, ai fini dell’ordinamento statale (come indicato sul sito UCI) alla CSG Cycling Team AG, con sede in Via Trevano, 2 – 6904 Lugano (Italia)
2) COLOMBIA (iscritta come Continentale Professionistica all’UCI AMERICA TOUR), affiliata alla Federazione Colombiana e, avente sede, ai fini dell’ordinamento statale (come riportato sul sito UCI), in via Traversa Provinciale 1, 25030 ADRO (Brescia) (Colombia).
Appare strano (ma non è un errore) che per l’UCI Lugano sia in Italia e, Adro (Brescia) in Columbia.
Si consideri che Svizzera e Columbia non “Stati membri dell’Unione Europea”.
Questi due particolari sono nulla per l’UCI che ha sede in un Paese extracomunitario.
3) per quale motivo in tale classifica non figura la squadra Continental Italiana: CERAMICA FLAMINIA-FONDRIEST?
b) art. 29 comma 4/bis:
“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.”
La CIEFFE asd, ovvero CERAMICA FLAMINIA FONDRIEST, affiliata alla Federazione Italiana come squadra dilettantistica con codice 08S2745, risulti registrata all’UCI come squadra Continental UCI (UCI EUROPA TOUR) con sede in Via San Donato in Poggio 16, 50053 Empoli (Italia).
c)art 29 comma 6/bis:
“Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.”
Tale articolo pone in evidenza l’irregolarità normativa contenuta nel regolamento (approvato dal direttivo della LCP) ove, consentendo la partecipazione di squadre straniere ad una campionato italiano a squadre, si pone in contrasto con quanto indicato da tale articolo , ossia “garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”!
Questo regolamento permettendo la partecipazione (basata sul solo interesse economico) a squadre che non sono italiane altera la classifica finale: siamo sicuri che la classifica sarebbe identica se fossero state considerate solo i corridori delle squadre che potrebbero parteciparvi a norma di Statuto federale? Certamente sarebbe diversa, anche nelle scorse stagioni!
In questo panorama rientra la conoscenza delle regole e delle normative sportive, che purtroppo all Federazione italiana pare del passato: oggi la maggioranza dei “prof” italiani corre privo delle coperture assicurative stabilite per la R.C.V.T (resp. Civile), contro gli Infortuni, e di coperture previdenziali (Inps/ex Enplas).
Come si può ovviare a questi inconvenienti: semplicemente, imponendo ai gruppi sportivi che vogliono fare il professionismo il rispetto della Legge 91. Ossia fai l’affiliazione alla FCI, tesseri tutti i tuoi atleti alla FCI (italiani e non) in modo che tutti godano dei diritti stabiliti da tale Legge. In base alla Legge 91 un calciatore come Messi, se venisse in Italia, sarebbe obbligatoriamente un tesserato della Federcalcio italiana: nel ciclismo no, anche se la Legge è uguale. Ma questa imposizione della Legge italiana da chi è impedita: solamente dall’arroganza incontrastata dell’UCI.
Per puro esempio riporto quanto oggi appare sul sito istituzionale dell’A.I.C. – Associazione Italiana Calciatori, come premessa nella pagina “Normativa in vigore”:
“Con l'entrata in vigore della Legge 91 per lo sport professionistico italiano sono cambiate molte cose una sorta di "nuova vita" per gli atleti con il conseguimento di molte certezze giuridiche. La "91" non ha fatto altro che ribadire quelle conquiste che l'Associazione prima del 1981 aveva già provveduto a garantire ai calciatori in tema di "assicurazioni sociali" vale a dire la pensione e la liquidazione al termine della carriera conquiste fondamentali datate rispettivamente giugno '73 e gennaio '75.
La gestione della pensione che la Legge n°366 ha sancito per i calciatori professionisti è affidata all'Enpals e per averne diritto occorrono una serie di requisiti più avanti riportati. L'indennità di fine carriera meglio conosciuta come liquidazione determinata dai vari versamenti che le società hanno l'obbligo di versare al Fondo di Fine Carriera può essere riscossa dal calciatore professionista al termine dell'attività a livello professionistico.”
Ora vi sarà sicuramente qualche portaborse che si alzerà per difendere ciò che non è difendibile: ed allora pensiamo alla regolamentazione delle Continental appena emanato!
Questo è un movimento allo sbando, in cui ognuno è libero di fare ciò che vuole, tanto non gli capiterà nulla.
La mancata applicazione delle norme la si deve a due motivi:
- impreparazione ad affrontare gli argomenti su cui si è chiamati a discutere,
- silenzio se queste causano danno o vanno contro gli interessi di “certuni”!
Tutto in questo periodo passa nel silenzio assoluto, anche quando si legge (ma chi dovrebbe rilevare ciò in Federazione, pare non accorgersi di nulla) che:
- vi sono Comitati Regionali che sostituiscono la Commissione Disciplina Regionale sapendo che ciò contrasta ed è vietato dallo Statuto federale;
- vi sono Comitati Regionali che dall’inizio dell’anno 2013 non hanno fatto alcuna omologazione delle gare svoltesi sul loro territorio, falsificando in tal modo le classifiche delle top class, che influiscono di fatto sulle griglie delle gare successive;
- vi sono soggetti che non hanno in alcun modo scontato le squalifiche loro attribuite dagli organi disciplinari federali, passate in giudicato;
- vi sono Comitati che rifiutano il tesseramento ad alcuni soggetti, e gli organi di giustizia preposti non intervengono;
- vi sono Comitati Regionali che emanano norme attuative, che sono in contrasto con le norme contenute nei regolamenti nazionali approvati dal Coni.
Ed in questi fatti non vi è solo una responsabilità politica, sicuramente presente.
Vi è anche, alla luce delle modifiche allo Statuto federale imposte dalla delibera del Commissario ad acta, una ancor più grave responsabilità dell’organo amministrativo federale.