ART. 9 DEL CDS, DALLA CAMERA PASSI CONCRETI DI SEMPLIFICAZIONE E PER CHI ORGANIZZA CORSE...

POLITICA | 11/03/2025 | 08:14
di Silvano Antonelli

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il 5 marzo scorso ha approvato all’unanimità, in sede legislativa, la modifica dell’art. 9 del Codice della Strada, relativa alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, tra cui quelle ciclistiche.


Lo ha fatto sulla base di una proposta di legge presentata nel luglio scorso da alcuni deputati con primo firmatario l’on. Roberto Pella, vero deus ex machina dell’iniziativa, in spinta anche del ruolo che ricopre come presidente della Lega Ciclismo Professionistico e che sta svolgendo con significativa intraprendenza.


Finalmente una azione vera per un provvedimento utile e di oggettiva semplificazione, di assoluta necessità per gli organizzatori di gare ciclistiche, che dopo la circolare Gabrielli del 29.9.20, hanno visto crescere a dismisura il numero delle ordinanze necessarie, le difficoltà di reperirle tutte e le conseguenti responsabilità nel non riuscirci sempre.

Come primo atto, la modifica sostituisce integralmente il 1° comma dell'art. 9, con l’introduzione del principio che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Viene cioè ribaltato il principio stabilito dalla formulazione vigente, che prevede che tali competizioni siano vietate salvo autorizzazione. Una operazione di tipo valoriale, che si lega alla recente modifica dell’art. 33 della Costituzione (La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme) unendola all’altrettanto principio etico-costituzionale che spetta alle varie articolazioni della Repubblica di adoperarsi per «rimuovere» le cause che impediscono la piena attuazione del diritto stesso.

Principio nell’occasione rafforzato anche con l’inserimento del richiamo a che «Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Richiamo importante, di grande aiuto per le manifestazioni di maggiore complessità, ma anche per le gare minori, non di rado in difficoltà nell’ottenere il giusto coordinamento da parte degli enti interessati, chiamati in prospettiva ad un maggiore sforzo per garantire la promozione sportiva unitamente a quella del territorio. 

Due le modifiche di vera e propria semplificazione. La prima, ai prefetti viene assegnata la facoltà di emettere l’ordinanza di sospensione temporanea del traffico per l’intero percorso della gara e non più soltanto per i tratti extra urbani, lasciando ai sindaci solo quelle per le gare che si svolgono interamente all’interno di un solo comune. Per la quasi totalità delle gare in linea non saranno quindi più necessarie le singole ordinanze per l’attraversamento dei vari centri abitati, come purtroppo gli organizzatori hanno dovuto subire specie negli  ultimi tre anni.

La seconda, è abolito il nulla osta degli entri proprietari delle strade quale condizione per il rilascio delle autorizzazioni. Una scelta opportuna e giusta, sia per la velocizzazione degli iter autorizzativi sia per il contenimento dei costi organizzativi, vista la discutibile abitudine di alcuni enti di richiedere soldi per il loro rilascio, in particolare l’ ANAS.

Infine, e proprio alla fine del nuovo testo dell’art. 9, l’interessante  ed inedito inserimento delle sanzioni che dovranno essere applicate a quanti non dovessero rispettare la  sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito delle gare. Multe piuttosto salate con anche, per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose, la sospensione della patente e della carta di circolazione. Più che le sanzioni, il ciclismo sportivo ha sempre rivendicato rispetto e considerazione, ma domani, sapere che se non rispetti l’alt quando incroci una gara ciclistica può pure costarti caro, beh, con ogni probabilità anche la sicurezza farà un pezzo di strada in più.

Il provvedimento così licenziato dalla IX Commissione della Camera è già stato trasmesso alla VIII Commissione (Lavori pubblici) del Senato, la quale, se deciderà di approvarlo altrettanto in sede legislativa, avrà la possibilità (senza passare dalle Camere) di renderlo immediatamente esecutivo e ancor prima che finisca la stagione agonistica. Addirittura in tempo, soprattutto,  per essere confermato nel nuovo codice della strada, quello che conterrà la sua vera riforma, che secondo la delega legislativa (L. 177/2024) dovrà essere completata entro la fine dell’anno.  

Nulla è scontato, può sempre succedere che qualcuno, tanto per stare in tema, provi a mettere i bastoni tra le ruote, speriamo di no, ma intanto quello che fin qui è stato fatto è certamente cosa buona e indispensabile, i cui protagonisti meritano la riconoscenza dei tanti che da sempre operano per la sicurezza nel ciclismo e per la semplificazione della sua libertà di esistere.

ECCO quello che sarebbe il nuovo art. 9 del CdS, se approvato anche dal Senato con le stesse modifiche apportate dalla IX Commissione della Camera.  

1.Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 866 a Euro 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. abrogato (d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla l. 1 agosto 2003, n. 214)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 173 a Euro 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 12.

 

 

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