I verbali redatti dalle Forze dell'Ordine in seguito a incidente costituiscono un elemento importante per ricostruire la dinamica del sinistro ed individuare le rispettive responsabilità. Le autorità, però intervengono a fatti avvenuti, pertanto tutto ciò che viene scritto può essere messo in discussione, ribaltando spesso le sorti del risarcimento inizialmente negato.
Quando abbiamo elementi sufficienti quali testimonianze, filmati, foto, bisogna quindi reagire impugnando il verbale.
Purtroppo dai Verbali delle Forze dell’Ordine escono spesso dei rivoli di pregiudizio verso i ciclisti, considerati dalle autorità come indisciplinati sulla strada. Finché i luoghi comuni sui ciclisti restano circoscritti ai discorsi da bar possiamo anche sorvolare, ma se la verità viene travisata nei verbali redatti da Autorità quali Vigili o Carabinieri, bisogna reagire, anche perché una multa al ciclista potrebbe precludergli il risarcimento del danno.
Una contestazione che abbiamo constatato essere ricorrente è quella sul tenere la destra, che talvolta nei verbali è diventato un obbligo rigorosissimo violato dal ciclista. Si tratta dell’Art. 143: “il ciclista trasgressore si immetteva nella rotatoria, omettendo di circolare alla destra RIGOROSISSIMA, come prescritto per i veicoli sprovvisti di motore, restando coinvolto in sinistro stradale”
Quando c’è di mezzo un ciclista l’obbligo di tenere la destra diventa appunto “rigorosissimo”, e di questo passo il ciclista dovrà proprio volatilizzarsi al passaggio delle auto. Ma nelle rotatorie è vietato il sorpasso… violazione ignorata dai verbalizzanti del caso.
In realtà l’Art. 143 avrebbe un preciso scopo: quello di evitare gli impatti frontali per i veicoli che, provenienti da sensi opposti di marcia, debbano effettuare manovre di sorpasso senza invadere le reciproche e rispettive corsie. Quindi non è una punizione per ciclisti!
Il verbalizzante ha confuso quindi “più possibile a destra” con “destra rigorosissima”, omettendo tra l’altro di effettuare tutti i rilievi necessari.
Il “più possibile” significa valutare quanto fosse possibile stare a destra in base alle condizioni di traffico e della strada, che non significa “in ogni caso stare a pochi millimetri dal bordo destro della strada”! Tutte considerazioni da inserire nel ricorso.
Il ciclista che abbiamo difeso aveva percorso correttamente la rotonda, immettendosi ben prima dell’automobilista che, infatti l’ha investito da dietro. L’automobilista si era immesso nella rotonda senza regolare la velocità e senza guardare nella propria direzione di marcia, investendo il malcapitato ciclista! Il verbalizzante ha poi modificato il fatto, trasformando l’investimento in un coinvolgimento in un sinistro.
L’uso delle parole nei verbali influenza la percezione dei fatti: ciclista è stato “investito dall’automobilista” che suona diverso da “restando coinvolto in sinistro stradale”.
La Cassazione ha chiarito il concetto, stabilendo che pur tenendo il più possibile il margine destro, tale manovra ha lo scopo di non occupare tutta la mezzeria di sua pertinenza, onde lasciare uno spazio che possa evitare lo scontro con altro veicolo sopravveniente in SENSO OPPOSTO!...
I Verbalizzanti hanno poi ignorato a piè pari l’art. 141, che imporrebbe a tutti gli automobilisti di regolare la velocità in modo da evitare di creare pericoli, tenendo il controllo del mezzo al fine di compiere tutte le manovre in totale sicurezza, specialmente l´arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità - ossia per una distanza pari a quella di arresto - e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, in particolare nelle curve:..!
IL RICORSO. Scopo dell’impugnazione, quindi è quello di far annullare un verbale che racconta un sinistro diverso da quello realmente accaduto, ristabilendo la corretta valutazione delle rispettive condotte.
DUE MODI PER IMPUGNARE LA MULTA:
1) RICORSO AL PREFETTO: il termine è di 60 giorni, in caso di mancata risposta la multa si considera annullata. Il Prefetto potrebbe chiamarci a rendere dichiarazioni.
2) RICORSO AL GIUDICE DI PACE: il termine è di 30 giorni. Si instaura un Giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il quale, svolta l’istruttoria e sentite le parti, emette Sentenza motivata.
Cosa scegliere:
Il Prefetto ha 150 giorni per rispondere e convocarci per poi emettere il provvedimento. Trascorso questo termine senza risposta la multa viene archiviata.
Qualora invece il Prefetto confermi la multa respingendo il nostro ricorso avremmo la seconda chance ricorrendo al Giudice di Pace, nei 30 giorni successivi l’ordinanza del Prefetto.
Dinanzi al Giudice di Pace il vero Giudizio civile.
Possiamo rivolgerci anche direttamente al Giudice di Pace, saltando il Prefetto, ma ciò comporterebbe un maggior dispendio e la rinuncia alla chance del Prefetto.
Se anche il Giudice di Pace dovesse non accogliere il ricorso, l’ultimo grado è la Cassazione che si è trovata spesso ad esprimersi (vedi il richiamo sopra), dettando dei veri precedenti utili ai ricorsi successivi.
Se quindi non ci accontentiamo e non accettiamo quanto stabilito dal Giudice di Pace e volessimo creare un precedente, convinti delle nostre ragioni si può ricorrere alla Suprema Corte di legittimità!
Avv. Federico Balconi
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