La seconda sezione del Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana ha respinto il ricorso presentato da Angelo Francini e Filippo Borrione che chiedevano venisse annullata l’assemblea elettiva svoltasi lo scorso 21 febbraio a Roma ed al termine della quale, tra l’altro, era stato eletto presidente Cordiano Dagnoni.
In particolare il ricorso verteva sulla pratica del ballottaggio non prevista dallo Statuto federale. I ricorrenti infatti contestavano che la decisione di accettare l’indicazione del Coni, comunicata alla vigilia ai tre candidati e da essi accettata, andava ratificata dall’assemblea poiché la procedura non era stata mai codificata all’interno della Federazione.
Il presidente Andrea Leggieri ed i componenti Angelo Attanasio e Daniela Gobat, segretario Franco Fantini, hanno deliberato di respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti e comunque “lo rigetta nel merito” ricordando che i candidati avevano accettato alla vigilia la procedura e che nessuno di loro in sede assembleare aveva ritenuto di dover contestare la procedura o annunciare ricorso.
Per coloro che fossero interessati all'approfondimento, pubblichiamo l'intero dispositivo della sentenza:
RG08/2021 - Ricorso Filippo Borrione e Angelo Francini avverso elezione Presidente Federale Assemblea Nazionale Elettiva 21 febbraio 2021
Il giorno 22 Aprile 2021 alle ore 12,00 si riuniva in udienza telematica, su piattaforma Microsoft Team, il Tribunale Federale II sezione, presenti il Presidente Avv. Andrea Leggieri ed i Componenti, Avv. Angelo Attanasio e Avv. Daniela Gobat, nonché il segretario Franco Fantini (funzionario FCI), per discutere il ricorso in epigrafe “avverso e per l’annullamento delle operazioni e dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria del 21.2.2021, nonché, ed in particolare, l’atto di proclamazione del 21.2.2021, con il quale è stato dichiarato eletto il Sig. Cordiano Dagnoni quale Presidente della FCI, in esito al ballottaggio; l’atto e/o deliberato della FCI con il quale è stato disposto, nell’Assemblea Nazionale del 21.2.2021, di procedere al ballottaggio tra i due candidati alla presidenza federale nazionale più suffragati al termine della prima tornata di votazioni, con esclusione della candidata terza classificata; le operazioni relative al secondo turno di votazioni nella suddetta Assemblea nazionale, nonché tutti i verbali delle stesse; ogni altro atto e/o deliberato della Federazione Ciclistica Italiana e per essa dei suoi Organi, in quanto presupposto e/o connesso e conseguente ai suindicati in quanto nell’interesse dei ricorrenti, ove anche non noto e/o conosciuto”.
Presenti altresì, i ricorrenti, Angelo Francini e Filippo Borrione, assistiti dall’Avvocato Gaetano Mercadante e l’avvocato Nuri Venturelli in rappresentanza della F.C.I.
L’Avv. Venturelli, preliminarmente, rilevava il deposito nella serata del 21 Aprile di una memoria integrativa a firma del difensore dei ricorrenti, ne eccepiva la tardività nonché l’irritualità e chiedeva che non venisse ammessa agli atti.
L’Avv. Mercadante preliminarmente precisava, in risposta all’eccezione dell’Avv. Venturelli, che non si sarebbe trattato di una memoria integrativa bensì di semplici note di udienza riassuntive, utili ai fini della discussone dell’udienza, né precluse da norme procedimentali.
Lo stesso Avvocato di parte ricorrente, entrando nel merito del procedimento, illustrata nel dettaglio il proprio ricorso e le note di trattazione d’udienza depositate, alle quali si riportava integralmente, contestando ed opponendosi a tutte le avverse eccezioni e difese della controparte.
L’Avv. Venturelli illustrava dettagliatamente la propria memoria di costituzione alla quale si riportava insistendo per l’accoglimento delle conclusioni, sia preliminari che di merito ivi rassegnate e precisava di contestare nel merito le controdeduzioni contenute nella memoria integrativa riportate dal ricorrente nella discussione e di non accettare il contradittorio su eventuali motivi aggiuntivi introdotti nelle predette memorie o in sede di discussione.
L’Avv. Mercandante, in riscontro a quanto sostenuto dalla controparte, in merito alla mancanza di interesse dei ricorrenti, specificava che la libertà di voto è un diritto tutelato dalla costituzione e con il ballottaggio sarebbe stato compromesso il diritto del Borrione di votare per la candidata alla Presidenza Isetti.
Il Sig. Francini specificava di essere stato candidato non come Vicepresidente ma come Consigliere federale e di non essere schierato con nessuno dei tre candidati alla presidenza.
Il Tribunale Federale, udita l’intera trattazione orale, si ritirava in Camera di Consiglio all’esito della quale emetteva la seguente
DECISIONE
Premesso in fatto
In data 21 febbraio 2021 si svolgeva in Roma l’Assemblea Ordinaria nazionale Elettiva della Federazione Ciclistica Italiana per il rinnovo delle cariche federali in relazione al quadriennio olimpico 2021/2024;
A detta assemblea Il sig. Angelo Francini partecipava nella sua veste di Candidato alla carica di Consigliere Federale ed Il sig. Filippo Borrione quale delegato nazionale eletto in quota affiliati;
A seguito dello scrutinio della prima votazione emergeva che nessuno dei tre candidati aveva raggiunto il quorum previsto in Statuto (ovvero la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, prevista dall’art. 8, comma 11, Statuto federale, per l’elezione del Presidente Federale) avendo i tre candidati riportato i seguenti voti:
Candidato Martinello Silvio, voti 83, percentuale 36,24 %
Candidato Dagnoni Cordiano, voti 78, percentuale 34,06 %
Candidato Isetti Daniela, voti 68, percentuale 26,69 %
Si procedeva al ballottaggio tra i candidati Martinello Silvio e Dagnoni Cordiano
Le operazioni di voto si svolgevano con il voto di 228 dei 229 delegati accreditati.
Il delegato Borrione partecipava alle operazioni di voto, esprimendo il proprio voto.
All’esito del Ballottaggio il candidato Cordiano Dagnoni riportava 128 voti, pari ad una percentuale del 55,90%. Il Candidato Martinello otteneva 96 voti, con percentuale del 41,92%.
Veniva, pertanto, proclamato eletto Presidente Federale il Candidato Cordiano Dagnoni.
Le operazioni Assembleari procedevano con il voto per l’elezione dei candidati alle ulteriori cariche federali;
In data 3 marzo 2021 i Sigg. BORRIONE Filippo e FRANCINI Angelo, proponevano ricorso avverso e per l’annullamento delle predette operazioni nonché, ed in particolare, l’atto di proclamazione del 21.2.2021, con il quale è stato dichiarato eletto il Sig. Cordiano Dagnoni quale Presidente della FCI, in esito al ballottaggio; l’atto e/o deliberato della FCI con il quale è stato disposto, nell’Assemblea Nazionale del 21.2.2021, di procedere al ballottaggio tra i due candidati alla presidenza federale nazionale più suffragati al termine della prima tornata di votazioni, con esclusione della candidata terza classificata; le operazioni relative al secondo turno di votazioni nella suddetta Assemblea nazionale, nonché tutti i verbali delle stesse; ogni altro atto e/o deliberato della Federazione Ciclistica Italiana e per essa dei suoi Organi, in quanto presupposto e/o connesso e conseguente ai suindicati in quanto nell’interesse dei ricorrenti, ove anche non noto e/o conosciuto.
Il tutto premettendo, preliminarmente, di avere interesse ad agire e legittimazione attiva in quanto il Sig. FRANCINI Angelo era candidato alla carica di Consigliere Federale per gli affiliati ed il Sig. BORRIONE Filippo era delegato nazionale per gli affiliati ed entrambi hanno partecipato all’Assemblea ed il Sig. Borrione ha espresso il proprio voto.
Detta legittimazione troverebbe la sua fonte normativa nell’art. 15 Statuto FCI prevede che “E’ ammesso ricorso, in primo grado presso il Tribunale Federale, II Sezione, avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, da presentare da parte dell'avente diritto al voto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa”,
nonché nell’art. 10 Regol. Giustizia Federale: “Tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla Federazione hanno il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. “ L'azione può essere esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale”,
nonché all’art Art. 39 Regol. Giustizia Federale: “Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.
I ricorrenti eccepivano: la violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 60 dello statuto FCI, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 74 del Regolamento Organico FCI, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali delle discipline sportive associate del Coni, nonché l’illegittima applicazione del sistema elettorale di ballottaggio al secondo turno di voto.
Specificano i ricorrenti che “l’ipotesi in cui la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente è regolata dall’art. 60 Statuto FCI e dall’art. 7, punto 7.2, comma 3, Principi Fondamentali Statuti CONI, che prevedono, con norme identiche (persino nel testo letterale), che qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione. Le medesime norme poi pongono la condizione per la eventuale partecipazione del presidente uscente (conseguimento della maggioranza assoluta alla prima votazione). Alla seconda votazione, a mente delle suindicate norme, debbono partecipare tutti i candidati alla carica di Presidente, come ivi delineati. Nessuna modifica alle norme è intervenuta. Qualsiasi modifica, infatti, intervenendo sostanzialmente sul diritto di elettorato attivo (dei votanti) e passivo (del candidato escluso) avrebbe avuto bisogno, come minimo, di una modifica statutaria. La modalità posta in essere con i deliberati impugnati, pertanto, sarebbe consistita in una surrettizia ed illecita modifica normativa, incidente su diritti fondamentali, ed in un’autentica invenzione. Non si rinviene norma alcuna, in tutte le disposizioni inerenti alla FCI, ove sia prevista, dopo la prima votazione, l’esclusione di un candidato ed il ballottaggio tra i soli restanti.
Si costituiva in giudizio la Federazione Ciclistica Italiana (di seguito ed in precedenza anche FCI) sostenendo:
Carenza di legittimazione a proporre ricorso avverso l’assemblea elettiva del sig. Angelo Francini.
L’articolo 15 dello Statuto Federale recita testualmente: “E’ ammesso ricorso, in primo grado, presso il Tribunale Federale, II Sezione, avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, da presentare da parte dell’avente diritto a voto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa.”
Il sig. Angelo Francini non era un delegato e quindi non era un soggetto avente diritto a voto.
Va quindi esclusa la sua legittimazione a proporre ricorso avverso il deliberato dell’assemblea elettiva e/o le modalità di espletamento della stessa.
Carenza di interesse a proporre ricorso avverso l’assemblea elettiva del sig. Angelo Francini.
Il sig. Angelo Francini, nell’assemblea elettiva Nazionale del 21.2.2021 non era un candidato alla Carica di Presidente Federale ma era candidato alla carica di Consigliere Federale.
Non fu eletto, ma non ha presentato ricorso avverso la sua mancata elezione.
Non sussiste quindi un suo interesse personale che legittimi il ricorso avverso le modalità di elezione del Presidente Federale.
Difetto di legittimazione attiva e di interesse di entrambi i ricorrenti
Quindi, per opporsi ad una deliberazione assembleare non è sufficiente il requisito di essere semplicemente un “tesserato”, ma il ricorrente deve essere anche titolare “di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.
Nel caso di specie i due ricorrenti sono entrambi tesserati, ma non sono titolari di situazioni giuridicamente protette e non hanno subito un pregiudizio diretto ed immediato dalla deliberazione impugnata.
La FCI specificava che: “L’attuale Statuto Federale (di lontana e datata elaborazione) non prevede (salvo che nell’ipotesi di candidatura del presidente uscente) ipotesi di seconda votazione qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto, alla prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati in assemblea; Analogamente tale previsione non è espressamente prevista e normata nei principi fondamentali degli Statuti elaborati dal CONI…. La Segreteria Generale della FCI, valutando l’ipotesi (poi verificatasi) che alla prima votazione nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta, aveva formulato espresso quesito all’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI… Il CONI, con propria del 16.2.2021 a firma del Dirigente responsabile Ufficio Attività Istituzionali avv. Michele Signorini formulava le seguente indicazioni: o “..In presenza di più candidati, nel caso in cui all’esito della prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza richiesta sia dallo statuto federale sia dai Principi Fondamentali del CONI (“maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati”), si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove anche all’esito di questa seconda tornata di votazioni nessuno dei due candidati ottenga il quorum necessario (il medesimo previsto per la prima votazione), si dovrà dichiarare chiusa l’assemblea ed informare immediatamente il CONI affinché la Giunta Nazionale assuma le determinazioni del caso.”
In sede di Assemblea, il Presidente assembleare, come già documentato, ha informato l’Assemblea della indicazione del CONI e l’Assemblea vi si è adeguata, adottando la procedura segnalata senza che venisse formulata dai delegati o candidati opposizione di sorta….. La Federazione è giuridicamente un’associazione di diritto privato e le norme che regolano lo svolgimento delle sue attività assembleari non possono essere equiparate alla normativa che regolamenta l’esercizio del diritto di voto in sede politica, essendo la disciplina elettorale norma specifica, non soggetta ad applicazione per analogia.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
In ordine a tutto quanto sopra dedotto, l’intestato Tribunale
RILEVA
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere e carenza di interesse ad agire.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, che vada chiarito, in particolare, il concetto di interesse ad agire specificandone la portata generale ed applicandola al caso di specie.
Il percorso logico-giuridico-fattuale di definizione e di parametrazione del concetto di interesse ad agire al caso di specie, andrà condotto entrando anche nel merito delle doglianze dei ricorrenti analizzandole alla luce della oggettiva situazione normativa ed ambientale in cui si sarebbe perpetrata la pretesa violazione di un asserito interesse meritevole di revisione.
L’interesse ad agire costituisce, infatti, insieme alla legittimazione ad agire, una delle condizioni dell’azione: l’azione esiste solo se ricorrono questi due requisiti, comportando la necessità per il giudice di provvedere sulla domanda, accogliendola o respingendola.
Occorre precisare che, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, oltre che rilevata d’ufficio dal giudice), la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, invece, attiene al merito della causa.
L’interesse deve possedere le caratteristiche della concretezza e attualità e consistere in una utilità pratica che il ricorrente può riuscire ad ottenere con il provvedimento che chiede al giudice.
Occorre pertanto avere interesse ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto, provvedimento indispensabile per evitare un danno ingiusto.
L’analisi dell’esistenza o meno del predetto interesse, nel caso che ci occupa, deve essere ponderata, a parere del Collegio, in senso oggettivo, bilanciando, contemperando e prendendo in esame tutti i profili e/o gli “interessi” in gioco, non solo, quindi, quelli personali dei ricorrenti e/o dei controinteressati ma, anche, quelli di carattere pubblico e generale, che potrebbero sovrapporsi agli stessi.
Si osserva preliminarmente che il sig. Angelo Francini non era un delegato e quindi non era un soggetto avente diritto a voto e che quindi per il medesimo deve essere esclusa la legittimazione a proporre ricorso avverso il deliberato dell’assemblea elettiva e/o le modalità di espletamento della stessa.
In concreto, invece, il Sig. Borrione lamenta di non aver potuto votare per la candidata Isetti, in quanto esclusa dalla seconda votazione a seguito dell’opzione assembleare (a dire sempre dei ricorrenti non prevista dalla normativa) per un ballottaggio riservato ai due candidati con il maggior numero di voti alla prima votazione (Martinello – Dagnoni).
Il Collegio, in ossequio al procedimento decisionale specificato in epigrafe, deve valutare, quindi, se ed in che termini, vi fosse interesse del ricorrente a votare per un candidato escluso dal ballottaggio, come detta circostanza abbia eventualmente comportato un pregiudizio diretto, immediato, concreto ed attuale (e quindi di una situazione giuridicamente protetta ex art. 39 Reg. Giust.) allo stesso e, successivamente, parametrate ed ancorare detto eventuale pregiudizio agli interessi c.d. pubblici concreti che possano aver determinato l’iter assembleare.
Analizzati i surriferiti profili, si ritiene che possa escludersi in maniera categorica che vi possa essere un interesse ad agire anche in capo al ricorrente Borrione non sussistendo alcun pregiudizio diretto ed immediato né concreto ed attuale.
A ben vedere, infatti, è onere del ricorrente specificare in maniera chiara ed incontrovertibile quale sia il pregiudizio sofferto non potendosi limitare a specificare di non aver potuto votare per il candidato “preferito” poiché escluso dal ballottaggio.
Il ricorrente Borrione, risulta aver partecipato alla votazione ed aver espresso la propria preferenza sia al primo turno che al ballottaggio.
Le modalità di voto risultavano note ed accettate sia dai candidati (che infatti si sono ben guardati dal proporre alcun tipo di ricorso) che dai votanti.
Il ballottaggio non è un istituto giuridico antidemocratico dal quale far discendere un danno da contrazione del diritto di voto, al contrario, rappresenta un procedimento di lunga e consolidata matrice democratica.
Va altresì precisato (in ossequio all’iter compartivo e di bilanciamento dell’interesse ad agire) che la scelta di procedere al ballottaggio nella seconda votazione, a parere del Collegio e come si specificherà meglio in seguito, è assolutamente legittima, e soprattutto ispirata dalla tutela di interessi c.d. “pubblici” superiori qualora contrastanti con quelli eventuali personali.
A ben vedere, infatti, a dire dei ricorrenti tutti i tre candidati avrebbero dovuto partecipare anche alla seconda votazione e in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, per decretare il vincitore delle elezioni, si sarebbe dovuta convocare altra Assemblea.
Detta affermazione, come vedremo in seguito non supportata nemmeno sotto il profilo giuridico, è in palese contrasto, per il momento storico pandemico-emergenziale in cui si è svolta l’Assemblea oggetto dell’odierna impugnazione, con i principi di tutela della salute pubblica nonché con il principio generale del c.d. “buon andamento” e dei suoi corollari quali ad esempio il principio di economicità che impone il minore uso di risorse possibile, in modo che i costi della gestione amministrativa (anche federale) non solo non superino i benefici preventivati, ma risultino altresì proporzionati ed adeguati rispetto ad essi.
Detti interessi sono senza ombra di dubbio, stante il loro carattere pubblico e generale, preminenti rispetto a quelli personali, tra l’altro nel caso di specie, non ravvisabili nemmeno potenzialmente.
Non vi è chi non veda come, ripetere l’Assemblea, avrebbe senza ombra di dubbio messo in pericolo per il rischio pandemico tutti i partecipanti e, comportato costi (leggasi sprechi) enormi per la Federazione Ciclistica, tantopiù laddove, come vedremo, non imposto da alcuna normativa.
Ciò precisato, in accoglimento dell’eccezione preliminare, il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, nei sensi in precedenza precisati.
Ancorché inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, il Collegio ritiene opportuno osservare, ai fini della completezza della cognizione anche in ragione delle modalità di stesura della presente motivazione, che il ricorso è, comunque, infondato anche nel merito (i cui profili sono stati già in parte analizzati onde poter valutare concretamente l’interesse ad agire).
Si osserva, infatti, che lo Statuto Federale al pari dei principi fondamentali degli Statuti elaborati dal CONI, salvo che nell’ipotesi di candidatura del Presidente uscente, non prevedono ipotesi di seconda votazione ove nessuno dei candidati abbia raggiunto, alla prima votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati in assemblea.
La Segreteria Generale della FCI conscia di quanto sopra, valutando l’ipotesi che alla prima votazione nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta, aveva formulato espresso quesito all’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, con lettera del 15.2.2021 (allegata agli atti del procedimento).
Il CONI, con propria del 16.2.2021 a firma del Dirigente responsabile Ufficio Attività Istituzionali avv. Michele Signorini, riconoscendo la mancanza di una norma specifica, ha indicato l’iter da seguire “In presenza di più candidati, nel caso in cui all’esito della prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza richiesta sia dallo statuto federale sia dai Principi Fondamentali del CONI (“maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati”), si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
Il Presidente assembleare, come risulta dagli atti del procedimento, ha informato l’Assemblea della indicazione del CONI e l’Assemblea ha adottato la procedura segnalata senza che venisse formulata dai delegati o candidati opposizione di sorta.
Il Collegio ritiene che l’Assemblea (giova ribadire all’unanimità, in assenza di opposizioni e contestazioni) non abbia violato alcuna norma statutaria attesa la vacatio sul punto della normativa federale e la non riferibilità, al caso in esame, della normativa che i ricorrenti pretendono essere violata (non essendosi candidato il Presidente uscente);
Il principio del ballottaggio era noto ai candidati alla Presidenza che lo avevano espressamente accettato, tant’è che nessuno di loro si era opposto in sede di Assemblea o ha proposto impugnazione successiva.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse dei ricorrenti e, comunque, deve essere respinto nel merito.
PQM
Il Tribunale Federale Seconda Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti e comunque lo rigetta nel merito.
Dispone addebitarsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza.
Il Presidente
Avv. Andrea Leggieri