Come saprete il DL Sostegni garantisce l’erogazione a decorrere dal 30 marzo e fino al 28 maggio di un contributo a fondo perduto a tutte le associazioni titolari di P.IVA a determinate condizioni:
- Deve risultare un calo di fatturato commerciale medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%. L’ente deve aver aperto la P.IVA dopo il 1 gennaio 2019
Possono richiedere il contributo tutte le associazioni che non hanno chiuso la P.IVA prima del 23 marzo 2021; il contributo non è riservato alle associazioni sportive, ma può essere richiesto da qualunque ente associativo titolare di P.IVA, sia con opzione per la Legge 398/1991 che senza tale opzione.
Il conteggio per determinare l’importo viene effettuato sulla media mensile dei ricavi, se la Partita IVA è stata aperta nel 2019 occorre parametrare il conteggio ai mesi successivi a quello di apertura della medesima. Se il sodalizio ha aperto la P.IVA nel 2020 o nel 2021 non è necessario effettuare il parametro con il 2019 e non è neppure richiesto un calo di fatturato non avendo un parametro di riferimento.
Il contributo erogato è conteggiato in percentuale in base al calo del fatturato medio mensile, per enti con fatturato fino a 100.00€ l’importo sarà del 60%.
Tenuto conto di questo meccanismo di erogazione l’importo erogato come contributo a fondo perduto non sarà molto elevato, ma viene garantito un contributo minimo di 2.000€ a tutti gli enti associativi.
Facciamo un esempio: fatturato 2019 di 90.000€, fatturato 2020 di 30.000€, ammontare medio mensile di 7.500€ e 2.500€, calo di fatturato 66,70% e quindi contributo erogato pari al 60% della differenza: 3.000€
Per poter chiedere l’erogazione è necessario essere dotati di credenziali Fisconline oppure di SPID del legale rappresentante e compilare un’apposita istanza con i relativi conteggi.
In questi giorni, dopo l’inserimento delle prime istanze, risulta che la gran parte è stata bloccata per incongruenze nelle verifiche dell’Agenzia delle Entrate per tutti gli enti che hanno l’opzione per la Legge 398/1991, auspichiamo che tali problemi vengano risolti quanto prima e che non sia necessaria un’istanza di riesame in autotutela per chiedere la revisione dell’istanza presentata.
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