Fino all’anno scorso, per ogni singola provincia, con l’unica ordinanza del Prefetto, veniva disposta la sospensione temporanea del traffico per l’intero percorso della gara ciclistica.
Un atto di semplificazione dettato dal comune buon senso fino a quando, proprio l’anno scorso, alcuni sindaci a cui era stato forzatamente imposto il transito di una importante corsa, onde evitare che la cosa potesse ripetersi, si sono rivolti al Ministero dell’Interno rivendicando la corretta applicazione del Codice della Strada, in base la quale i Prefetti dispongono per i tratti extraurbani ed i sindaci per i centri abitati.
Non potendo smentire la legge, alla “Circolare Gabrielli” del 29.9.2020 non rimaneva altro che raccomandare ai Prefetti quanto richiesto dai sindaci, con la conseguenza, inevitabile, di moltiplicare fino all’eccesso le ordinanze necessarie per determinare la sospensione del traffico al passaggio dei corridori.
Nella granfondo Nove Colli, ad esempio, oltre alle ordinanze delle Prefetture di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ne sono servite altre 14 per poter attraversare i centri abitati di tutti i comuni presenti lungo il percorso. Verrebbe da dire il “festival delle ordinanze”, se non fosse che la cosa va presa molto seriamente, sia perché le leggi vanno rispettate, sia perché la mancanza, anche di una soltanto di queste ordinanze, farebbe decadere l’intera autorizzazione.
Nel corso di questa stagione se ne sono viste di ogni: Prefetture che hanno ignorato a lungo la “Circolare Gabrielli” continuando come prima, altre che si sono adeguate immediatamente, mettendo in luce Comandi di Polizia locale che non conoscevano la novità ed altri ancora che insistevano per una applicazione non conforme.
Una situazione richiamata anche in un comunicato della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza della FCI, per suggerire agli addetti ai lavori di agire con scrupolo, informandosi preventivamente, per ciascuna corsa e provincia, di quali regole sarebbero state applicate, proprio per non compromettere l’efficacia delle eventuali autorizzazioni.
A questo punto della storia una domanda sorge spontanea: si deve accettare per forza lo status quo di questo quadro farraginoso, complesso e pericoloso per le responsabilità degli organizzatori, oppure è possibile rimettere “le cose a posto” con una modifica al Codice della Strada che conduca a semplificazioni, senza ledere le prerogative delle parti interessate?
È nostra convinzione che, non solo si possa fare, ma che sia indispensabile farlo, promuovendo da subito il coinvolgimento dei dirigenti della FCI, rappresentanti delle istituzioni, pubbliche amministrazioni, forze parlamentari.
Una modifica che, senza alcuna presunzione e allo scopo innescare una ricerca della soluzione più adatta, ci sentiamo di suggerire in questo modo: all’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Quando, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, ad un provvedimento di chiusura della strada ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1 che deve essere emesso entro i 5 giorni precedenti l’inizio della competizione”,
b) Dopo il comma 7 bis è inserito il seguente” 7 ter Fuori dei casi indicati dal comma 7 bis, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti che, in deroga alle disposizioni degli articoli 6 e 7, è adottato dal Prefetto competente per territorio per l’intero percorso di gara che interessa il territorio stesso. Del provvedimento è data comunicazione ai sindaci dei comuni interessati almeno 5 giorni prima dell’inizio della competizione”.
Dalla brochure del Giorno della Scorta 2021
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