Gli enti sportivi dilettantistici beneficiano di numerose agevolazioni fiscali all’interno del panorama degli enti associativi, tra questi meritano una menzione ed un approfondimento l’Art. 148, commi 1 e 3, DPR 917/1986 e l’art. 4, comma 4, DPR 633/1972 che prevedono uno specifico regime agevolativo in favore di determinate categorie di enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES ed IVA, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (…).”
Gli incassi si possono suddividere, semplificando la schematizzazione che verrà di seguito approfondita, in due principali categorie
· Ricavi da attività istituzionale e decommercializzata (Art. 148 comma 1 e 3, DPR 917/1986)
· Ricavi da attività commerciale
Quest’ultima a sua volta si può ulteriormente suddividere in due aree:
· Attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, la quale può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991
· Attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali, senza agevolazioni fiscali
PRESUPPOSTI PER LA DECOMMERCIALIZZAIZONE DEI RICAVI ex art. 148 comma 1 e 3 TUIR:
A. Le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati dall’Art. 148, comma 3, TUIR (Associazioni politiche, Sindacali e di categoria, Religiose, Assistenziali, Sportive Dilettantistiche, Culturali e Promozione sociale);
B. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (L’attività è quindi decommercializzata se svolta nei confronti di:
Soci dell’associazione e soggetti tesserati presso Federazioni sportive o Enti di promozione Sportiva a cui il sodalizio sportivo è affiliato);
C. Le attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”. In merito al requisito della diretta attuazione con gli scopi istituzionali, si fa presente che la costante prassi dell’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa, l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente
La decommercializzazione dei ricavi permette al sodalizio sportivo di usufruire della totale detassazione ai fini delle imposte dirette ed indirette di quanto versato da parte dei soci e dei tesserati in merito alla quota di iscrizione annuale ed ai contributi per la partecipazione alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali quali corsi sportivi, partecipazione a gare e competizioni e lezioni.
Attenzione: Il versamento delle quote di iscrizione all’associazione o il corrispettivo specifico versato per la partecipazione alle attività sportive organizzate dagli enti sportivi devono essere versate dai soci o dai tesserati all’ente di affiliazione solo successivamente al perfezionamento della procedura di iscrizione all’associazione oppure dopo aver ultimato il tesseramento.
Se quote e contributi dovessero essere corrisposti da soggetti la cui richiesta di iscrizione non è ancora stata accolta e di conseguenza l’iscrizione non è stata trascritta a libro soci, oppure nel caso in cui non sia stata ancora perfezionata la procedura di rilascio della tessera dell’ente di affiliazione, si tratterebbe di una prestazione resa nei confronti dei terzi e quindi commerciale da assoggettare a tassazione.
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