Gli enti sportivi dilettantistici operano nel mercato del lavoro come un qualunque datore di lavoro privato potendo applicare le ordinarie forme contrattuali previste dall’ordinamento; gli importi erogati ex art. 67, comma 1, lett. M e art. 69 TUIR a titolo di compensi sportivi, rimborsi per trasferte e premi sportivi non costituiscono una forma reddituale, ed infatti sono considerati fiscalmente quali Redditi Diversi.
Il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro nello sport dilettantistico rappresenta una problematica che ad oggi non ha ancora ottenuto una soluzione legislativa; questa incertezza dovrebbe essere colmata dalla normativa prevista dalla Riforma dello Sport che però entrerà in vigore a fine 2022, mentre nel frattempo le posizioni della giurisprudenza si susseguono anche al fine di assicurare ai lavoratori dello sport il corretto inquadramento ed i versamenti contributivi e retributivi previsti per i lavoratori.
Al fine di definire l’ambito di corretta applicabilità dei c.d. compensi sportivi possiamo prendere a riferimento tre recenti sentenze che ci aiutano a definire il perimetro di applicabilità. L’Ordinanza n. 11375/2020 della Sezione Lavoro della Cassazione Civile stabilisce che i compensi sportivi versati agli sportivi per la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica, sono considerati “redditi diversi” a condizione che essi non siano stati “conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente” dovendosi intendere per esercizio di arti e professioni la disposizione dell’art. 53 TUIR che stabilisce “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.”
Come previsto dalla Circolare n. 13/2006 Enpals i compensi ex art. 67 possono essere erogati solo da enti che siano in possesso dell’affiliazione CONI ed a condizione che non configurino un reddito professionale come poc’anzi ribadito dalla Cassazione. In particolare l’attività viene considerata professionale, anche se non esercitata in via esclusiva o prevalente, nel caso si sviluppi con caratteristiche di abitualità (intesa come ripetitività, regolarità e stabilità), se è riscontrabile pluricommittenza e se le somme complessivamente percepite superino l’indice di marginalità pari a 4.500€.
Su questo solco si inseriscono le sentenze della Corte d’Appello di Genova n. 248 del 9 febbraio 2021 e della Corte d’Appello di Roma del 23 agosto 2021 affermando che “la mera iscrizione al registro CONI non è sufficiente a qualificare come redditi diversi i compensi erogati agli istruttori sportivi; ciò che rileva ai fini dell’esonero contributivo è che l’attività svolta dall’atleta e/o dall’istruttore non abbia carattere professionale. Dunque anche qualora il soggetto in favore del quale l’attività è resa non persegua fine di lucro, se l’atleta o l’istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell’associazione sportiva, prevale l’esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell’obbligo assicurativo.”
La semplice iscrizione al Registro CONI viene considerata insufficiente dalla giurisprudenza in numerose sentenze quale elemento per poter applicare questa forma di compensi esente da versamenti previdenziali, retributivi ed assicurativi. Anche la Corte d’Appello di Genova conferma questa posizione, ma nelle motivazioni compie un iter logico di rilevante importanza per poter distinguere le situazioni di corretta applicazione da quelle di abuso partendo dal presupposto che grava dall’ente sportivo che applica l’agevolazione in commento l’onere di dimostrare la natura dilettantistica e non professionistica dell’attività prestata dal collaboratore sportivo e precisando che occorre verificare caso per caso il tipo di rapporto instaurato tra collaboratore e ASD, considerando il dilettantismo non come forma ludica dei fruitori dei corsi sportivi ma come indice o meno della prestazione sportiva svolta dall’istruttore a nulla rilevando l’aspetto agonistico o amatoriale dei partecipanti ai corsi. Non è quindi la natura dilettantistica dell’ente a configurare la prestazione come tale, ma “la collaborazione è dilettantistica quando non è lavoro; deve trattarsi di attività non rientrante nel concetto di mestiere.”
La linea giurisprudenziale sembra ormai essere consolidata verso una circoscrizione degli ambiti di applicabilità della normativa prevista dall’art. 67, auspicando che la prossima entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo e la conseguente abrogazione dei compensi sportivi possa risolvere ogni criticità.
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