Il Ministero dell’Economia e Finanze durante un Question Time alla Camera lo scorso 28 luglio pone delle nuove condizioni fiscali in capo agli enti sportivi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande.
Tema del quesito era la possibilità di applicare le agevolazioni previste dal regime fiscale di cui alla Legge 398/1991 alle attività di somministrazione alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale al di fuori di manifestazioni sportive, durante lo svolgimento di feste popolari, sagre, eventi socio – culturali, ecc da parte di ASD e SSD.
A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Economia e Finanze in occasione dell’interrogazione in Commissione VI Finanze della Camera lo scorso 28 luglio (5-04376) in tema di applicazione della Legge 398/1991 relativa all’attività commerciale svolta da sodalizi sportivi.
A riguardo, prima di rispondere al quesito, il Ministero effettua una ricognizione del dettato normativo che ha introdotto il regime fiscale in commento, nonché la sua evoluzione applicativa nel corso degli anni soffermandosi in particolare su quanto disposto dalla Circolare n. 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate in merito alle attività commerciali connesse e quelle non connesse alle attività istituzionali.
Come chiarito al paragrafo 6.2 della Circolare rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali i ricavi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica, tra i quali possono annoverarsi i proventi della somministrazione effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva in quanto, in tali circostanze, l’attività sarebbe connessa poiché costituirebbe il naturale completamento degli scopi che caratterizzano l’ente sportivo.
Restano esclusi di conseguenza i ricavi conseguiti grazie ad attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali, che non potranno quindi usufruire delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991. In particolare il caso oggetto di chiarimenti avverrebbe al di fuori della pratica di discipline sportive e quindi tale attività sarebbe estranea dagli scopi istituzionali, poiché la somministrazione avverrebbe in concomitanza ad attività socio culturali che non riguardano l’attività sportiva per la quale l’ente è affiliato CONI.
Inoltre in occasione di sagre e feste popolari la somministrazione non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti di soci e tesserati, ma sarebbe estesa con ogni probabilità anche a soggetti estranei all’ente sportivo. Conseguentemente, dato il contesto di realizzazione di tali manifestazioni, il sodalizio sportivo effettuerebbe attività di somministrazione che non costituiscono il naturale completamento delle proprie attività istituzionali e quindi non potrà svolgerle applicando le tassazioni agevolate di cui alla L. 398/1991.
www.consulenza-associazioni.com
Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.