Un’associazione priva di P.IVA può incassare somme derivanti da contratti di sponsorizzazione o di pubblicità? Per quanto possa essere comune riscontrare la disponibilità di alcuni soggetti nell’erogare somme a favore di sodalizi non profit per ottenere in cambio maggior visibilità, l’attuale normativa prevista dall’art. 148 c. 4 TUIR prevede che le sponsorizzazioni e la pubblicità siano sempre attività commerciale.
Di conseguenza l’ente dovrà emettere una fattura per le somme incassate, assoggettando gli importi ad Iva 22% ed eventualmente applicando le agevolazioni della Legge 398/1991 se ha effettuato opzione per il regime fiscale in oggetto.
Non è possibile per una qualsiasi associazione priva di P.IVA sottoscrivere contratti di questa natura, inoltre anche la scelta di mascherare la somma incassata quale “erogazione liberale” da un lato crea un danno all’azienda sponsor in quanto questa potrà detrarre solo il 19% della somma fino ad un limite di 1.500€ annui e dall’altro costituisce un abuso del diritto in quanto intenzione delle parti è nascondere un rapporto sinallagmatico dietro ad una presunta donazione.
Considerata però la frequenza con cui tali comportamenti vengono messi in atto da molte associazioni, sono frequenti da alcuni mesi le verifiche volte a verificare se le associazioni prive di P.IVA pubblichino sul proprio sito internet oppure sui social network immagini dove si possa riscontrare la presenza di marchi o striscioni di aziende sponsor in violazione delle norme fiscali.
Nuova disciplina sponsorizzazioni
Come visto poco sopra, l’attuale impianto normativo prevede che le sponsorizzazioni siano sempre attività commerciale per ogni tipo di associazione, la quale deve essere titolare di una Partita IVA.
Ma come cambia il panorama fiscale in seguito all’adozione della Riforma del terzo Settore?
Il D.lgs. 117/2017 stabilisce che tutti gli ETS potranno effettuare attività “diverse” rispetto a quelle di “interesse generale” stabilite nello statuto entro un preciso limite (che deve ancora essere confermato, anche se la bozza di Decreto stabilisce un limite del 30% delle entrate complessive dell’ente oppure il 66% dei costi).
Tenuto conto che le sponsorizzazioni saranno considerate attività diverse saranno soggette a tassazione in base ai nuovi regimi fiscali applicabili all’ente in questione.
Tuttavia, al fine di aumentare l’attrattività di questa forma di finanziamento, l’art. 79 c. 5 del Decreto stabilisce che i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni siano esclusi dal calcolo al fine di verificare la soglia di superamento del 30% dei ricavi o del 66% dei costi.
Di conseguenza gli enti interessati a tale tipologia di finanziamento non dovranno temere di perdere la natura fiscale di ente non commerciale laddove incassino dalle sponsorizzazioni una percentuale in misura superiore alla soglia che verrà confermata da un apposito Decreto Ministeriale.
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