In pieno agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la corposa Circolare denominata “Questioni fiscali di interesse per ASD/SSD” tramite la quale prende posizione su molti punti, tra cui in particolare il Regime 398/1991 per le associazioni titolari di P.IVA, il mancato invio del Modello EAS e le conseguenze del tardivo invio, la cessione degli sportivi, i contributi pubblici ecc. Vi sono inoltre importanti precisazioni su cosa si possa considerare incasso decommercializzato e cosa no, come gestire le raccolte pubbliche occasionali di fondi, e così via.
Alcune ASD dovranno abbandonare il Regime 398 e transitare nel ben più oneroso e complesso (soprattutto contabilmente parlando) regime ordinario, oppure decidere di trasformarsi in enti di altra natura quali le APS.
Iniziamo ad affrontare il tema della detassazione degli incassi
Vengono stabiliti i precisi requisiti per godere dell’agevolazione in commento ossia la totale detassazione:
• Le attività devono essere svolte dagli enti associativi tassativamente indicati nella Circolare (tra cui le ASD);
• I destinatari devono essere soci dell'associazione, altre associazioni che svolgono la stessa attività sportiva ed i rispettivi soci oppure anche i tesserati iscritti alla medesima FSN o EPS;
• le attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L'attività svolta dall'ente deve quindi rappresentare il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente", ciò significa che attività come il bagno turco o l'idromassaggio non sono considerabili attività istituzionale. Invece la fornitura di servizi aggiuntivi quali gli spogliatoi rientrano nell’agevolazione.
Lo stesso vale per la somministrazione di alimenti e bevande oppure anche per la gestione di un bar benché rivolto unicamente ai soli soci, il quale viene chiarito che costituisce sempre attività commerciale. Da effettuarsi quindi solo apertura della P.IVA, eventuale opzione per la Legge 398 e l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie e comunali.
Vi è un punto positivo invece in merito alla custodia delle attrezzature sportive o degli animali utilizzati per la pratica sportiva (si pensi ad esempio ai cavalli scuderizzati presso i circoli ippici). Viene riconosciuto che il ricovero può essere considerato come un'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali a condizione che gli animali o le attrezzature siano effettivamente utilizzate per svolgere l'attività sportiva.
Da ultimo il Punto 4 della Circolare afferma che tali agevolazioni sono applicabili a condizione che gli enti conformino i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Comma 8 dell’Art 148 TUIR, oltre al fatto che gli atti fondativi siano obbligatoriamente redatti o come atto pubblico, o scrittura privata autenticata oppure come scrittura privata registrata.
Inoltre si precisa che l’agevolazione viene prevista solo se l’ente è affiliato al CONI e se ha inviato telematicamente e tempestivamente il Modello EAS, ma su quest’ultimo punto effettueremo un approfondimento nel prossimo servizio.
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