SOCIETA' | 30/04/2018 | 07:41
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille anche per l’anno 2018.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 29 marzo 2018, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate che dovrà essere trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2018. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Inoltre entro il 2 luglio l’ASD dovrà inviare tramite raccomandata a/r un’autocertificazione dei requisiti unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentate dell’associazione presso la sede regionale CONI territorialmente competente.
Se l’associazione dimentica di inviare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva ha tempo fino al 1 ottobre per ravvedere la situazione versando però la sanzione di 258€.
Da un paio di anni non occorre più inviare annualmente la richiesta di iscrizione in quanto è stato creato un registro permanente degli iscritti, occorre solo comunicare le variazioni di legale rappresentate inviando entro i termini previsti una nuova dichiarazione sostitutiva.
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
Entro un anno dal ricevimento delle somme l’ASD è tenuta a predisporre uno specifico rendiconto delle somme, utilizzando la modulistica prevista dal Ministero a cui si dovrà accompagnare una relazione illustrativa dalla quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme ricevute.
Se le somme sono inferiori ai 20.000€ non occorre trasmettere né rendiconto né relazione, ma sarà necessario conservare tali documenti da mostrare solo in caso di verifica fiscale.
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