Come noto uno degli elementi caratterizzanti l’applicazione delle agevolazioni per gli enti sportivi è il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. La normativa di riferimento per lo sport dilettantistico è contenuta in due norme, l’art. 148, c. 8 TUIR e l’art. 90, c. 18, L. 289/2002 le quali stabiliscono il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul tema della corretta individuazione del significato da attribuire al concetto di “distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione” in base alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, le quali però è bene ricordare che non sono ancora in vigore tenuto conto che il D.lgs. 117/2017 subordina l’applicabilità delle nuove disposizioni a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale ai sensi dell’art. 104, c. 2 D.lgs. 117/2017.
Le indicazioni contenute negli art. 148, c. 8 TUIR e art. 90, c. 18, L. 289/2002 non stabiliscono un limite economico preciso, di conseguenza come chiarito dalla Circolare n. 124/E/1998 e dalla Risoluzione n. 38/E/2010, la disposizione normativa da prendere a riferimento per verificare la corretta individuazione della nozione di “indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione” è l’art. 10, c. 6, lett. C) D.lgs. n. 460/1997 relativa al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus la quale limita la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle SPA.
La norma introdotta dal Codice del Terzo Settore all’art. 8, c. 2 e 3 introduce una disposizione più “snella” rispetto a quella introdotta dal D.lgs. n. 460/1997 in quanto stabilisce che “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali” e che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili (…) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.”
Il parametro da prendere a riferimento anche per gli enti sportivi a decorrere dal termine indicato dall’art. 104, c. 2 del Codice sarà quindi legato all’attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte ed alle competenze specifiche del soggetto prendendo a riferimento il proprio ambito operativo; si può quindi considerare più elastico il limite da applicare, non essendo più previsto un preciso limite economico, ma avendo ad ogni modo cura di valutare la situazione specifica caso per caso dell’ente in questione.
Fino alla piena operatività della Riforma si ricorda che la norma a cui far riferimento rimane il D.lgs. n. 460/1997, in particolare l’art. 10, c. 6, lett. C).
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