Sicurezza, cultura ed educazione viaggiano appaiati e spesso la loro violazione, specie sulla strada, crea l’incidente e le conseguenze sulle persone: così anche in questo caso la legge non fa che rafforzare una norma di educazione, quella violata dall’automobilista che ha investito il gruppo di ciclisti alla Granfondo Sportful di domenica 16 giugno 2024, violando deliberatamente e per futili motivi (pare fosse in ritardo per la messa domenicale) l’intimazione all’alt del personale autorizzato e preposto alla sicurezza del passaggio della gara.
Se un funzionario, ufficiale o agente intima l’alt non vi è ragione, se non la maleducazione, per non rispettarlo, a prescindere dalla norma specifica che comunque lo impone, con tanto di sanzione per chi trasgredisca.
A scanso di equivoci e tentativi di trovare giustificazioni, la norma c’è e questa volta è molto chiara. Così detta l’art. 192 c.d.s.:
“Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo”.
RESPONSABILITA’ PENALE
In alcuni casi, finiti in Tribunale, si è tentato di far emergere un'ulteriore conseguenza penale nei confronti della persona che non aveva rispetta l’alt, richiamando la norma che imporrebbe ai cittadini di eseguire un ordine di un’autorità (art. 650 cp), ma ad oggi i Giudici hanno ritenuto sussistente il più specifico illecito previsto dall’art. 192 cds, al quale vi è una semplice sanzione amministrativa.
Il caso in questione, simile nella fattispecie a quello avvenuto alla GF Sportful, riguardava proprio il comportamento di un automobilista che, dopo alcuni minuti di attesa, si era stancato di attendere il passaggio della gara ciclistica e aveva deciso di uscire dalla colonna e proseguire la propria marcia.
In quel caso gli organizzatori erano riusciti comunque ad evitare l’impatto tra l’automobilista e i ciclisti, dirottandoli ed avendo il tempo di intervenire, e l’automobilista era stato sanzionato per aver violato l'art. 192 C.d.S., in quanto, appunto "proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni dell'agente accertatore, non regolando la velocità secondo le condizioni della strada e ometteva di arrestarsi all'invito legalmente rivoltogli da un ufficiale di polizia municipale".
LESIONI
Ma qualora l’automobilista, come nel caso Sportful, avesse investito i ciclisti, provocando loro lesioni, avrebbe risposto penalmente per i danni fisici procurati, oltre all’obbligo di risarcire tutti i danni.
Nel caso un l’automobilista “forzasse” l’alt del funzionario (ovviamente autorizzato al servizio), provocando un incidente o investendo i corridori in gara, non vi sarebbe alcuna responsabilità dell’organizzatore, che tra gli obblighi ha proprio quello di fermare le auto per porre i ciclisti in sicurezza, tenendo conto anche di vie laterali o possibili immissioni.
Vi è poi un ampio regolamento, oltre all’art. 9 del codice della strada, che riguarda poi gli incombenti e le regole che gli organizzatori della gara sono tenuti a seguire (provvedimento del Ministero dei Trasporti del 27 novembre 2002), che però non incidono sulle responsabilità dell’’automobilista pirata, salvo che la violazione dell’organizzatore abbia posto lui stesso delle condizioni di pericolo (ad esempio non coprendo un incrocio o una via laterale, esponendo i corridori ad eventuali incomprensioni di automobilisti).
I danni ai ciclisti verranno in questo caso risarciti dall’assicurazione obbligatoria dell’automobilista, ovviamente entro i limiti del massimale di polizza, mentre per la parte eccedente ne risponderà l’automobilista stesso con tutti i suoi beni.
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