La presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato al Coni, e di conseguenza a tutte le Federazioni, il documento contenente le linee guida riguardanti lo svolgimento delle attività individuali con particolare attenzione agli sport che si svolgono all’interno dei centri sportivi.
Un documento che non riguarda ovviamente il ciclismo su strada ma che coinvolge invece i velodromi, le scuole ciclismo e l’attività di tutte le società di base che possiedono o gestiscono un impianto dedicato alla bicicletta.
Vediamo i punti più importanti (ricordando che il documento completo può essere scaricato dal sito ufficiale del governo):
CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico
nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
- individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica.
In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell’attività sportiva nonché di assistenza ai fini della predetta attività da parte di accompagnatori;
- individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico, è l’analisi accurata delle attività che si svolgono in un sito sportivo del personale, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:
- analisi dell’organizzazione delle attività sportive e di supporto;
- individuazione delle attività sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
- individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
- classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
- analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
- individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
- verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
- analisi del mezzo di trasporto (pubblici/privati) e analisi dei rischi secondari;
- cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività/espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.
Si deve in quest’ambito valutare, nell’ambito della propria organizzazione, le attività sportive e di supporto che possono essere eseguite a distanza (con FAD o telelavoro):
- delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nel sito sportivo di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- organizzare l’esecuzione delle attività sportive e di supporto nel rispetto degli obiettivi prefissati e in autonomia;
- utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle attività sportive e di supporto al di fuori del sito sportivo;
- monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate, rispetto agli obiettivi programmati.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
- valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi
(e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: valutare se è possibile riorganizzare le mansioni/ attività in modo da ridurne il numero nel rispetto degli eventuali vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva/organismo sportivo/organizzazione sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
CLASSIFICAZIONE E ANALISI DEI LUOGHI E DEGLI SPORT
Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale si distinguerà una classificazione dei luoghi per transito, sosta breve; sosta prolungata, potenziali assembramenti. La classificazione dei luoghi dovrà inoltre prendere in considerazione la ventilazione, naturale e/o meccanica dei luoghi, garantendo il funzionamento degli impianti e, ove possibile, un adeguato ricambio dell’aria. La classificazione dei luoghi dovrà inoltre considerare le zone di lavoro/attività sportiva dove verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei soggetti presenti laddove al cambio turno un diverso operatore sportivo avrà accesso e contatto con le attrezzature manipolate da altroperatore sportivo. Pertanto, al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza ed alle attività specifiche, i luoghi dedicati alla attività sportiva saranno classificati in spazio precipuo di pratica sportiva ove si svolga l’attività individuale, sia all’aperto che al chiuso.
L’analisi dei layout dovrà considerare le diverse aree ove viene espletata l’a- coloro che abitualmente entrano in contatto con gli operatori sportivi;
- coloro che possono entrare in contatto con gli operatori sportivi;
- ogni altro soggetto che svolge attività esterna, quale ad esempio la manutenzione.
Devono altresì essere analizzate:
- modalità operative per l’effettuazione delle attività in altre organizzazioni e/o siti sportivi;
- modalità di coordinamento con datore di lavoro/gestore dell’altro sito sportivo o con legale rappresentante di altro ente sportivo. Per le specifiche misure si rimanda al paragrafo relativo alle misure di prevenzione e protezione;
- mezzi di trasporto utilizzati da ciascun operatore sportivo;
- eventuale presenza di parcheggi o zone dedicate al ricovero delle biciclette nel sito sportivo;
- eventuale utilizzo di navetta in uso all’organizzazione sportiva;
- eventuale presenza di piste ciclabili a servizio del sito sportivo;
- numero e localizzazione di lavoratori e/o operatori sportivi attivi anche presso altre organizzazioni e/o in altri siti sportivi.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel disciplinare l’accesso e la permanenza a locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici, prevedendo specifiche regole di turnazione e pulizia.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno
Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva
- a seguito dell’analisi del lay-out e dell’organizzazione delle attività sportive, deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa, di allenamento, anche in relazione alle specificità dello sport praticato, con necessità di distanziamento proporzionate allo sforzo fisico dell’atleta (indicativo della emissione di droplets) e alla possibilità che l’atleta stesso indossi dei dispositivi di prevenzione del contagio;
- sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla
distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori ed
indossino la mascherina;
- per ciascuna categoria di sport, devono essere individuati i corretti distanziamenti in base alla possibile emissione di droplets. Recenti lavori svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven, nonché della FMSI, suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto in scia dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un’esposizione equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri;
- particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza di operatori sportivi presenti nei locali di ristoro e in quelli igienici, stante la non possibilità di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio. In questa tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e tenga conto di appositi turni di accesso e permanenza.
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione del lavoratore:
- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione/sport, in base al carico metabolico e in base all’indossabilità del dispositivo stesso;
- dispenser per gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) e relative buste sigillanti;
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- pulizia giornaliera e periodica sanificazione;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanificazioni.
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi
Sulla base della valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano un sito sportivo, occorre predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.
Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi; le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo; gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente; le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili). L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta pulizia.
La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti. In linea generale:
- per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno;
- per gli strumenti individuali di lavoro/attività sportiva, la pulizia giornaliera a fine turno può essere effettuata dal lavoratore/utilizzatore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione;
- ad ogni cambio turno/atleta per attrezzi, macchinari e postazioni comuni di lavoro/attività sportiva.
La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore dell’impianto ovvero dal Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale valutazione dovrà tenere in considerazione:
- livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta);
- livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali;
- tipologia di attività svolta nel locale;
- accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;
- vicinanza dell’operatore all’attrezzatura;
- impiego di dispositivi che riducono il contatto;
- impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l’impiego;
- attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di microfono,
attività metabolica intensa, etc.).
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi; nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:
- prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali;
- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi
e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere riutilizzati;
- dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, il ruolo del Medico Competente e, in ambito sportivo, per quanto riguarda gli Atleti e lo staff tecnico, quello del medico sportivo in riferimento all'idoneità sportiva di cui al quadro normativo vigente (Legge 23/03/81 n. 91 e successivi relativi Decreti per lo sport professionistico; D.M. 18/02/82 per l’attività sportiva agonistica; D.M. 24/04/13 relativo a) all’attività sportiva non agonistica e b) all’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, DM 4/03/93 - idoneità agonistica adattata) è particolarmente importante. Il Medico Competente aziendale (come recentemente richiamato dalla circolare del Ministero della Salute 001495 del 29 aprile 2020) e il Medico Sportivo, per l’attività di riferimento, applicano il protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per le specifiche mansioni, a seguito dei rischi emersi e considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché eseguono tutte le altre visite previste dall’art. 41 c. 2. D. Lgs. 81/08. Stante l’emergenza epidemiologica in corso, fino al termine della stessa, il protocollo di sorveglianza sanitaria comprenderà anche il rischio correlato alla trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, secondo le indicazioni successivamente specificate. Il protocollo di sorveglianza sanitaria che l’azienda ha adottato non deve essere interrotto, come affermato anche nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato dalla circolare del 29 aprile 2020 001495, in quanto costituisce una ulteriore importante misura di prevenzione generale. Infatti può essere anche utile per l’individuazione dei casi sospetti di aver contratto il virus, per l’individuazione e la gestione, durante la sola emergenza, dei cosiddetti lavoratori “fragili”, che per motivi sanitari individuali hanno una maggior suscettibilità all’infezione o un rischio più elevato di complicanze.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere rimodulato in rapporto alla tipologia dei rischi. Rilevante è la visita medica su richiesta del lavoratore, in quanto consente, in particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare se condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 o un aumentato rischio di complicanze. In questo ambito si terrà conto anche del fattore età nel rispetto di quanto le previsioni normative e delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali indicheranno.
Il datore di lavoro, nell’ambito degli interventi di policy aziendale concordati con il Medico Competente:
- richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, il rilascio di un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza;
- informerà i lavoratori della importanza di richiedere la visita al Medico Competente, al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che determinano la condizione di sospensione temporanea dello svolgimento della mansione assegnata.
Il Medico Competente dovrà assicurare la propria disponibilità per condurre la sorveglianza sanitario a seguito di richiesta del lavoratore nel minor tempo possibile. Nel caso in cui riscontri una condizione di “fragilità”, come sopra definita, il Medico Competente prescriverà particolari disposizioni organizzative e/o uso di specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) o rilascerà, nell’impossibilità di ottemperare a tali indicazioni, un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica fino al termine dell’emergenza, con possibilità di revisione del giudizio in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e clinico. Il datore di lavoro adotterà provvedimenti conseguenti, verificando anzitutto se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non comporti esposizione al rischio (esempio lavoro a distanza, lavoro in luoghi con un basso numero di presenze), sempre rispettando i criteri stabiliti dall’art. 42 D. Lgs. 81/08. Potrà inoltre ricorrere agli ammortizzatori sociali, al Medico di Medicina Generale per l’utilizzo dell’istituto della malattia o ad altri istituti. Nel caso in cui, nel corso della visita, il Medico Competente riscontri una condizione di potenziale contagiosità rispetto al virus SARS-CoV-2, formulerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, rimandando la gestione dei lavoratori al Medico di Medicina Generale e ai servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL. Importante, nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione del Covid-19, è la visita precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Nel corso della visita, se l’assenza è dovuta a patologia Covid-19 (con ricovero ospedaliero e/o in regime di isolamento fiduciario) o correlata all’essere stato contatto stretto con persona Covid-19 positiva (con conseguente quarantena), il Medico Competente verificherà la documentazione attestante la negatività al virus con doppio tampone o il provvedimento di termine della quarantena. Nel caso di patologia febbrile od altri sintomi assimilabili al Covid-19 senza diagnosi accertata, senza effettuazione di tampone e quarantena fiduciaria, è necessario che si definiscano procedure con i servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL per l’effettuazione di tampone al fine di verificare la negatività, in raccordo anche con il Medico competente.
Il Medico Competente, oltre agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, deve anche collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e protezione, per gli aspetti di competenza, alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori.
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