La scadenza del 1° gennaio 2019 si avvicina, restano pochi giorni per pensare a mettersi in regola con la fatturazione elettronica. Occorre effettuare un distinguo tra le associazioni dotate di P.IVA e quelle che ne sono prive in quanto gli adempimenti in capo ad esse sono differenziati.
Una precisazione fondamentale prevista dalla normativa: “Nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale (o un’associazione) il fornitore consegna direttamente al cliente una copia informatica (PDF) o cartacea della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione dal SDI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”
Quindi se l’associazione è senza P.IVA il suo fornitore deve consegnargli una fattura cartacea o PDF e segnalare che la fattura elettronica è scaricabile da IVA Servizi. L’ente privo di P.IVA non è tenuto a dotarsi di un software per l’apertura delle FE.
Le associazioni titolari di P.IVA invece devono rispettare integralmente la normativa come fossero delle aziende. Nel momento in cui scriviamo il presente articolo vi segnaliamo che è stato approvato un emendamento alla Legge di Bilancio che prevede per le sole ASD che incassano da attività commerciale fino a 65.000€, l’esenzione dall’obbligo di emissione di FE.
TERMINI PER L’INVIO
Ricordando che la nuova normativa prevede che “in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (ossia fattura cartacea o non conforme all’XML) la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste” sono state effettuate delle modifiche nei termini di emissione delle fatture.
Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 sarà possibile emettere le fatture entro il termine previsto per la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA, quindi ad esempio se voi effettuate il versamento dell’IVA trimestrale potrete emettere una fattura per una prestazione resa a gennaio 2019 entro il 15 maggio 2019.
Nel secondo semestre del 2019 invece andrà a regime il nuovo sistema che prevedrà la possibilità di inviare la FE entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se nel passato spesso si emetteva anche dopo settimane una fattura retrodatandola ciò non sarà più possibile, se non nel primo semestre 2019.
SANZIONI
Rispetto alla normativa che abbiamo sempre conosciuto, se il fornitore non emette la Fattura Elettronica ma solo quella cartacea o PDF, la fattura si considera non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.lgs. 471/1997. La sanzione grava sul fornitore ma anche sul cliente, per tale motivo è di fondamentale importanza, prima di pagare l’azienda, verificare che questi vi abbia inviato la Fattura Elettronica.
La sanzione per il fornitore è dal 90 al 180% dell’imposta, ma la sanzione per il cliente è “pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250€ per il cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa la fattura elettronica nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione.”
Conseguentemente se pagate un fornitore e questi non vi invia la FE ma solo la cartacea o PDF siete soggetti alle sanzioni indicate salvo che non procediate ad effettuare la procedura di “autofattura”.
L’Autofattura vi permette di regolarizzare la situazione: se entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione non ricevete la FE occorre presentare un’autofattura in duplice copia in Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro i 30 giorni successivi versando integralmente l’IVA che avrebbe dovuto pagare il vostro fornitore.
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