Muoversi in bicicletta nelle città italiane è senz’altro una prova di destrezza, ci vogliono coraggio e riflessi per schivare automobilisti indisciplinati, ostacoli di ogni genere, pedoni, cani, buche: pedalare in città, non solo per sport ma per chi ha scelto le due ruote come mezzo di trasporto sta diventando un’attività estrema, al pari del freeride o del surf sulle onde!
Inutile ribadire quanto stiano aumentando le due ruote e che le colpe degli incidenti e di tante vittime, lo ripetiamo da anni, sono da ricercare nell’errata e retrograda cultura che origina i comportamenti quali la velocità eccessiva degli automobilisti, le mancate precedenze, l’utilizzo del cellulare e altre condotte maleducate da parte di chi guida l’auto senza coscienza e soprattutto senza considerare che sulla strada ci siamo anche noi, in equilibrio precario sulle due ruote.
A questo scenario, per non aumentare le probabilità di incidente, dovremmo noi ciclisti imporci di rispettare alcune fondamentali regole. Alcuni comportamenti anche tra i ciclisti sono da correggere, restando un dato incontestabile la minore incidenza sulle cause di urti rispetto alle infrazioni degli automobilisti, ben più gravi quali cause e conseguenze.
Tra le critiche degli altri fruitori delle strade nei confronti delle condotte dei ciclisti, c’è un comportamento che irrita in modo particolare: prendere una strada contromano! Pare sia un’infrazione commessa più delle altre, ma cerchiamo di capire perché così diffusa e soprattutto cosa dice la legge in merito. Partiamo dall’Art 143 commi 11 e 12 Codice della Strada, che vieta tassativamente di andare contromano, bici incluse.
L’articolo in questione impone a tutti i veicoli di circolare sulla destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Le biciclette devono stare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Se la strada è divisa in due carreggiate separate a senso di marcia opposto, il ciclista deve percorrere quella di destra;
- se la strada è a senso unico di circolazione nessun veicolo, bicicletta inclusa, può andare contromano;
- chiunque circola contromano è soggetto alla multa da 163 a 651 euro. Anche le biciclette non possono procedere in senso opposto a quello di marcia.
Ma moltissimi ciclisti, in buona fede pensano che gli sia consentito, come avviene in altri paesi, come la Francia. In Italia viviamo, come spesso accade, nell’equivoco di una norma promessa, modificata, espressa in un parere, aggiustata ed esclusa salvo precise eccezioni elencate nella legge 120 di modifica al codice della strada.
In alcuni casi tassativamente indicati dalla Legge è consentito andare in bici contromano, ma vediamo quali:
1) Piste ciclabili a doppio senso ciclabile (art 3): “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”
2) In alcune strade cittadine, tipo E, E bis F o F bis (art 7) c.d. zone 30, è possibile la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.
L’ex Ministro dei Trasporti ha consentito alle amministrazioni la facoltà di rendere ove possibile, strade a senso unico per auto e non per le bici: solo per strade a zona 30, o a traffico limitato o su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.
Spetta sempre ai Comuni decidere se e dove istituire, con specifica ordinanza, la nuova tipologia di struttura stradale che permette il doppio senso ciclabile.
Escluse le eccezioni il ciclista contromano potrà essere multato al pari di un automobilista, senza però la decurtazione dei punti della patente (per guidare la bici non è necessaria la patente, pertanto non vi sarebbe alcuna motivazione logica e giuridica per tale sanzione).
L’attenzione quindi non è mai troppa e resta la prima regola da adottare quando si sale in bici, con un occhio alla strada, alle buche, alle auto in corsa e pure ai cartelli.
Spesso noi ciclisti però ci affidiamo fin troppo alle nostre capacità, riflessi e grado di attenzione, commettendo una serie di infrazioni che rendono anco più pericoloso il nostro pedalare.
Ecco gli altri 5 peccati del ciclista, tra codice della strada e norma di attuazione:
1) SCARTI E ZIG ZAG
Art 377: I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
Lo scopo di questa norma, un chiaro invito alla prudenza, pare in netta contraddizione con l’articolo che regola il sorpasso del ciclista (148 del c.d.s.), che impone speciali cautele da parte dell’automobilista, il quale deve tener conto proprio degli sbandamenti e ondeggiamenti del ciclista, dovuti anche a fattori esterni quali il manto stradale irregolare o il vento dei quali l’automobilista deve assolutamente tener conto. La norma aggiunge che il sorpasso va sempre effettuato a bassissima velocità e con estrema prudenza.
Il ciclista, per la propria incolumità, deve cercare di non creare pericolo, tenendo il più possibile una direzione uniforme, e qualora debba svoltare, si impone l’obbligo di segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intende effettuare.
Per la violazione la multa di 49 euro.
2) LUCI E CATARIFRANGENTI: rendiamoci VISIBILI
L’ultima modifica al Codice impone l’uso delle luci in bici, anche di giorno quando le condizioni lo richiedono.
Sanzione fino a 97 euro.
3) L’obbligo di percorrere le piste CICLABILI
Vale solo quando le ciclabili non siano anche ciclo/pedonali, quindi promiscue.
La pista ciclabile o ciclopedonale (il distinguo non è banale) presenta spesso più pericoli della carreggiata di fianco: promiscuità, detriti, cattiva manutenzione, spazio ridotto, sono solo alcuni dei punti critici, estremamente pericolosi, almeno per i ciclisti “sportivi”.
La norma, art. 182 comma 9 del C.d.S. ai ciclisti di “transitare sulle piste loro riservate quando esistono”. È chiaro quindi come un percorso ciclopedonale non sia una pista ciclabile riservata ma un percorso promiscuo e quindi non riservato.
Un Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2009 ha precisato che in caso di pista ciclopedonale, non sussiste l’obbligo di circolazione per i velocipedi di cui al comma 9 dell’art. 182 C.d.S.
Ora, potremmo aprire un capitolo sull’opportunità delle piste ciclabili o sulla educazione a rispettare la bicicletta come veicolo con pari diritti, oltre che “parte debole”.
Multa: fino a 168 euro.
4) IL TELEFONINO
L’utilizzo improprio del cellulare è sempre vietato, in auto come in bici, perché fonte di distrazione, fortemente pericolosa per la guida di qualsiasi veicolo. In attesa di una riforma che dovrebbe inasprire le pene per gli automobilisti distratti dall’uso del telefonino alla guida, il codice della strada sanziona già questa cattiva abitudine.
Il telefonino si può utilizzare in bicicletta, purchè con un solo auricolare. Il consiglio è ovviamente di eliminare qualsiasi elemento di disturbo, o di possibile distrazione, quindi di riporlo nel taschino per le sole emergenze e godersi l’allenamento o il giro in bici senza tentazioni, selfie, musica.
Quindi, mani sul manubrio e niente distrazioni, e ricordarsi che l’uso del cellulare resta una delle cause più frequenti di incidenti, sia in auto sia in bici, perché inevitabilmente toglie lo sguardo dalla strada e dai pericoli. La sanzione è fino a 161,00 € per i ciclisti (niente sottrazione punti della patente).
5) MAI PIU’ DI DUE – MEGLIO IN FILA INDIANA?
Abbiamo già approfondito il tema della FILA INDIANA, ma è utile ribadire che questo nodo resta il più rognoso da sciogliere nella diatriba auto / bici! Gli automobilisti lamentano il fatto che i ciclisti siano in giro a pascolare in gruppi folti e disordinati, creando intralcio e pericolo, in realtà ci è capitato di leggere un riferimento a questa condotta nei confronti di un ciclista che si trovava in solitaria (ma sicuramente era un caso…e qualora avesse incontrato altri ciclisti si sarebbero posti in mezzo alla strada in fila per tre, perché tutti i ciclisti fanno così!). La legge imporrebbe la fila indiana, nelle strade extraurbane, e comunque quando le condizioni lo richiedessero, e in ogni caso mai appaiati in più di due, nelle strade urbane o qualora ci sia un minore (grazie al cielo) da proteggere.
Anche questo aspetto deve essere valutato alla luce della casistica, che vede ciclisti solitari falciati da automobilisti che “non avevano visto”, mentre il gruppetto, benchè fastidioso, difficilmente passa inosservato, anche all’automobilista intento a chattare sul cellulare.
Altra considerazione, già accolta negli altri paesi Europei: superare dieci ciclisti appaiati per due è manovra che darebbe un doppio vantaggio:
Il sorpasso è più rapido (la distanza tra il primo della fila e l’ultimo si dimezzerebbe)
Il sorpasso viene effettuato come nei confronti di qualunque altro veicolo, ovvero quando non provengono altri veicoli in senso contrario.
Ciò detto, rimane il fatto che violare questa norma comporterebbe una eventuale sanzione fino a 99 euro.
Ultima annotazione: in caso di incidente, è importante analizzare bene il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine e qualora vi siano contestazioni e relative sanzioni è opportuno verificarne la legittimità, poiché potrebbero, qualora ingiuste, compromettere il risarcimento del danno. per questo ZEROSBATTI offre gratuitamente ai propri iscritti una tempestiva analisi del sinistro.