Riceviamo e pubblichiamo questa nota da parte del Comitato Regionale Lombardo in risposta alla puntualizzazione della Federazione Ciclistica Italiana sulla procedura e la nomina del vicepresidente regionale Angelo Francini.
Leggendo con un misto di stupore ed incredulità quanto apparso su tuttobiciweb a firma della FCI, riportiamo, sperando di fare chiarezza sulla questione, quanto più volte già comunicato alla Segreteria Generale.
In primo luogo va chiarito una volta per tutte che mai vi è stata una situazione di compresenza di più di due vicepresidenti nel CRL.
Il CRL, con regolare atto di discrezionalità amministrativa, visto il ricorso in autotutela presentato dal signor Francini, ha annullato la delibera 48/2018 del 20 novembre 2018 di nomina del Cav. Adriano Roverselli, conferendo la carica di Vicepresidente al signor Francini.
Il ricorso è stato considerato nei termini da parte del presente Consiglio in quanto: in primo luogo al signor Francini solo all’inizio di dicembre 2019 è stata inviata copia del verbale contenente la delibera nr. 48/2018, da lui a Voi richiesto già dal dicembre 2018, potendo pertanto presentare un atto completo solo di recente; in secondo luogo, nel proprio ricorso, il signor Francini ha argomentato la non veridicità della rappresentazione dei fatti allora presentata dal Segretario Generale Gabriotti, rendendo così possibile il ricorso in autotutela anche decorso il termine canonico di 18 mesi.
Da ultimo si evidenzia altresì come, pur essendo trascorsi 20 mesi tra il ricorso presentato e la delibera oggetto di reclamo, con delibera presidenziale i termini di giustizia sono stati sospesi dal 18 marzo all’11 maggio 2020.
Va, infine, fatta chiarezza giuridica sull’affermazione “La delibera di cooptazione del sig. Roverselli a Vice-Presidente del C.R. Lombardia non è stata tempestivamente impugnata dal sig. Angelo Francini avanti agli Organi di Giustizia Federale ed alla data del 4.8.2020 non appariva più impugnabile.”
L’impugnazione di una delibera ed il ricorso in autotutela sono atti ontologicamente differenti ed indipendenti ai sensi della normativa amministrativa.
Il CRL a seguito del ricorso si è rideterminato in merito ad una passata delibera, annullandola in quanto fondata su un’erronea rappresentazione dei fatti da parte del Segreterio Generale, realtà di cui il CRL è venuto a conoscenza solo a seguito del ricorso presentato dal signor Francini.
Pare ridondante sottolineare come il CRL si sia sempre mosso in linea con la normativa federale ed amministrativa, ragion per cui non si comprende per quale ragione la FCI si risolva a contestare l’operato Lombardo con mezzi inappropriati ed inopportuni quali comunicazioni su siti internet sportivi.
Comitato Regionale Lombardo