Consentiteci una battuta, ma sembra sempre che quando si stia per compiere un passo importante per dicutere le novità del Codice della Strada ci sia un motivo che porta al rinvio.
È accaduto anche oggi, con il rinvio a martedì del CdM che avrebbe dovuto discutere il disegno di legge composto da 18 articoli e da una legge delega con successiva emissione di alcuni decreti legislativi.
Chiariamo subito che nemmeno martedì potremo brindare: se tutto andrà bene, quello sarà il primo passo di un iter ancora molto lungo per una riforma che dovrà esesre poi votata dal Parlamento e andrà inevitabilmente incontro a diverse modifiche.
Veniamo al dunque: al centro del disegno di legge c'è la sicurezza sulle nostre strade e uno spazio importante del testo è dedicato alla circolazione dei velocipedi che, chissà perché, vengono ancora chiamati così. Abbiate pazienza per il linguaggio in burocratese, ma così si parla nel disegno di legge.
STRADA URBANA CICLABILE. Il nuovo Codice della Strada introduce la definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con banchine pavimentate, limite di velocità non superiore a 30 km/h e priorità per i velocipedi, definita da apposita segnaletica verticale. Non è necessaria la presenza di un marciapiede.
CICLISTI CONTROMANO. I Comuni possono consentire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili.
CASE AVANZATE. Ai Comuni viene inoltre permesso di istituire la zona di attestamento ciclabile (linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli, ex casa avanzata), subordinatamente alla verifica delle condizioni di sicurezza della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, nelle quali è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile.
ZONE CICLABILI. Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure dove sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.
CADE L'OBBLIGO DI STARE A DESTRA. Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e pertanto possono occupare qualunque posizione sulla stessa, pur nel rispetto delle regole della precedenza. In presenza di piste e corsie ciclabili, tuttavia, è previsto l’obbligo per i velocipedi di circolare su di esse.
IL SORPASSO. Allo scopo di disciplinare in sicurezza il sorpasso dei velocipedi, si prevede l’obbligo per i veicoli a motore, su tutte le tipologie di strade sia urbane che extraurbane, di mantenersi ad adeguata distanza laterale (almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano), per tenere conto della differente velocità di circolazione dei velocipedi e della ridotta stabilità dei medesimi.