Per evitare una buca l’automobilista sterza all’improvviso, senza accorgersi del ciclista che a sua volta devia bruscamente per evitare di essere investito perdendo inevitabilmente il controllo della bici fino a rovinare a terra! Capita anche ai migliori piloti di perdere equilibrio senza alcuna collisione, perché sulla bicicletta le forze fisiche sono molto instabili e basta un attimo per ritrovarsi sull’asfalto.
Ma quando non c’è urto e non si viene nemmeno sfiorati dall’auto che ha provocato la nostra reazione, abbiamo ragione di richiedere il risarcimento del danno? Come dobbiamo comportarci in questi casi?
Questa tipologia di sinistro, nemmeno troppo raro, viene definito “da turbativa” e non lascia esente da responsabilità chi ha messo in atto la manovra incriminata, pur senza essere entrato in contatto fisico con l’altro veicolo (moto, bici, auto).
Quando la vittima è un ciclista però il terreno è sempre piuttosto scivoloso, si tende ad incolpare il ciclista di poca destrezza o prudenza e la scusante dell’automobilista è “non l ho nemmeno sfiorato ha fatto tutto da solo!”
In effetti capita che il solo spavento provochi la caduta del ciclista, dal quale non si può certo pretendere la freddezza di un pilota di Jet e quindi resta da stabilire se da parte del ciclista vi sia stata negligenza nella guida o se proprio la “turbativa” messa in atto dall’automobilista costituisca l’unica causa della caduta… siamo alle solite, ciò che si chiede agli automobilisti è proprio il senso di responsabilità e le cautele necessarie a garantire a chi pedala l’incolumità.
La giurisprudenza ha più volte trattato questi particolari casi, esprimendo il proprio punto di vista quando il sinistro avvenga tra automobili (un caso classico: automobilista non rispetta lo stop e l’altro automobilista con diritto di precedenza per evitarlo sterza repentinamente sbattendo contro altro veicolo o ad esempio un palo della luce).
Pur mancando un elemento determinante, ovvero il cosiddetto “punto d’urto”, il sinistro può essere ricostruito nella dinamica, imputando al responsabile il nesso causale con le conseguenze subite dall’altro.
La ragione, in genere viene riconosciuta a chi, nella correttezza della propria manovra possa pronunciare e dimostrare la seguente frase: “nulla poteva fare per evitare l’incidente”.
Negli incidenti da turbativa l’assicurazione del veicolo ritenuto responsabile chiederà e pretenderà la prova della ragione, ancor più rigorosa che negli incidenti con collisione tra i due veicoli.
COME SI STABILISCE IL TORTO O LA RAGIONE
Facendo un passo indietro, stabilire il torto o la ragione prescinde dalla collisione, ed il meccanismo di indagine della colpa segue le sue regole. Il punto di partenza è sempre il CONCORSO DI COLPA, ex art. 2054 del codice civile: stabilisce che in mancanza di prove o dubbia responsabilità la stessa viene presunta spartita equamente al 50%, vale a dire è colpa di entrambi in egual misura (ad esempio uno sfreccia oltre i limiti di velocità e l’altro esce da un incrocio con obbligo di precedenza).
Il concorso può essere poi modulato (40 e 60 fino a 90 – 10) in base al grado di colpa di entrambi. Si presume quindi, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno presuppone la piena ragione e si può ottenere anche quando la caduta in bici non è provocata da una collisione ma dalla turbativa di un altro veicolo.
In questo caso diventa più complicato, ma non impossibile, dimostrare la correttezza della nostra manovra, di aver fatto il possibile per evitare l’incidente e che l’altro conducente abbia violato le norme del codice della strada.
Il che significa che chi guida deve poter prevedere anche le imprudenze altrui ma talvolta la repentinità e imprevedibilità di certe manovre rendono inevitabile una reazione che in bici può costare cara. Sottolineando ancora una volta questo concetto, ciò significa che, per farsi risarcire dall’assicurazione è necessario fornire due prove:
- quella della violazione del Codice della strada da parte dell’altro conducente;
- quella di non aver potuto impedire lo scontro pur usando un comportamento diligente.
In questi casi quindi ancora più importante mettere in atto quei 5 suggerimenti da seguire nell’immediatezza:
1 fare foto e più rilievi possibili (anche le tracce di frenata o i danni ai veicoli)
2 chiamare FFOO e se del caso Ambulanza
3 eventualmente firmare CAI
4 prendere nota dei testimoni se ce ne sono
5 chiamare ZEROSBATTI
IN ASSENZA DI PROVE: CONCORSO DI COLPA
Ci sono casi però dove non è possibile stabilire la colpa di uno o dell’altro, allora si applica la “presunzione” legale stabilita dall’art. 2054 c.c.: il concorso di colpa.
Con il concorso di colpa, ciascuna assicurazione risarcisce solo in percentuale il proprio assicurato. Se il giudice non stabilisce diversamente, la percentuale è del 50% a testa. Così, ad esempio, chi ha riportato un danno da 1.000 euro otterrà solo 500 euro di indennizzo. L’aumento della classe di merito assicurativa scatta, però, solo con una percentuale di colpa pari almeno al 51%.
Nulla è perduto quindi anche quando non siamo riusciti a ricostruire la dinamica con prove, testimoni o verbale della Polizia Stradale, ma è importante intervenire quanto prima per vedersi tutelati nei propri diritti.