Se già il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia” aveva previsto una sospensione nel versamento dei canoni di locazione relativa ad impianti sportivi di proprietà pubblica, il nuovo D.L. 34/2020 “Rilancio Italia” all’art. 216 introduce una misura fortemente attesa e richiesta dallo sport italiano a beneficio di quei soggetti che svolgono le attività sportive presso impianti di proprietà privata.
La sospensione delle attività sportive disposta dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.
La norma inoltre non cita ne le ASD ne le SSD, si ritiene quindi che la misura agevolativa possa essere estesa a tutti gli enti che svolgono attività sportiva, quindi da un lato le Associazioni di Promozione Sociale che svolgono come attività di interesse generale sport dilettantistico e dall’altro soggetti che praticano attività sportiva in regime di impresa commerciale.
Inoltre al contrario del credito di imposta originariamente previsto per gli esercizi commerciali che dovevano riguardare immobili in categoria catastale C/1, nessun’indicazione o vincolo è previsto i questa circostanza dato per scontato che spesso gli enti sportivi svolgono le proprie attività in impianti con le più diverse destinazioni d’uso e categorie catastali.
Il conduttore (ossia il gestore dell’impianto sportivo) ha pertanto diritto a richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente stabilito, in riferimento alle mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 inclusi, salva la prova di un ammontare superiore di diminuzione degli incassi.
Sarà quindi necessario che il gestore del centro sportivo dimostri una riduzione degli incassi superiore al 50% nel periodo interessato, paragonato al medesimo periodo del 2019, per chiedere una riduzione del canone superiore al 50%.
Nel caso in cui con ogni probabilità il conduttore abbia versato integralmente il canone di locazione per alcuni dei mesi oggetto del diritto alla riduzione potrà recuperare tali pagamenti effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario in applicazione all’attuale disposizione normativa compensandoli nei mesi successivi. Ipotizziamo quindi un canone di locazione di 1.000€ mensili versati integralmente per i mesi di marzo, aprile e maggio, il conduttore potrà chiedere al locatore che almeno il 50% di tali importi vengano utilizzati per compensare i canoni di giugno e luglio i quali dovranno essere ridotti, mentre l’eccedenza di maggio potrà essere utilizzata a parziale copertura del mese di agosto, fatto salvo un accordo tra le parti per ridurre ulteriormente l’importo della locazione.
Una volta che le parti avranno trovato un accordo in merito alla riduzione dovranno predisporre una scrittura privata di riduzione canone che potrà essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate, possibilmente presso il medesimo Ufficio territoriale presso il quale era stato originariamente registrato il contratto di locazione oggetto di riduzione temporanea. La registrazione dell’accordo di riduzione, benché non obbligatoria, è fortemente raccomandata e consigliata per dare certezza all’accordo e poter ridurre in proporzione il versamento dell’imposta di registro nel caso in cui il versamento annuale ricada in questi cinque mesi oggetto di intervento e per poter ridurre le imposte che il Locatore dovrà versare sul canone percepito.
Ricordiamo che la registrazione della presente tipologia di atti avviene senza il versamento né di imposte di bollo né di imposte di registro, rendendo ancor più vantaggiosa e consigliata la registrazione degli atti.
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