Un ente associativo privo di P.IVA può incassare somme in base alle previsioni dell’art 148 comma 1 e 4 del TUIR ossia:
· Quote associative
· Contributi per lezioni o corsi a soci e tesserati
· Erogazioni liberali
Ogni altro incasso derivante da attività sportive rese nei confronti di soggetti che non sono ne soci ne tesserati al proprio ente di affiliazione sono da considerarsi prestazioni verso terzi e quindi commerciali.
Gli altri incassi di natura sempre commerciale, anche se dovessero essere effettuati nei confronti di propri soci o tesserati, sono i seguenti ai sensi del comma 4 art. 148 TUIR:
· Vendita di beni
· Somministrazione di alimenti e bevande
· Trasporto
· Prestazioni alberghiere e di alloggio
· Pubblicità e sponsorizzazioni
La normativa fornisce quindi un dettagliato elenco delle attività che il sodalizio può svolgere solo se titolare di una Partita IVA, inoltre anche attività come le cene sociali e la vendita di abbigliamento sportivo ai soci sono considerate sempre commerciali dall’Agenzia delle Entrate come specificato nella Circolare 18/2018.
Inoltre la citata Circolare effettua un’ulteriore precisazione suddividendo i ricavi commerciali tra connessi e non connessi agli scopi istituzionali. Questa suddivisione permette di applicare i regimi fiscali agevolati previsti dalla Legge 398/1991 o dall’art 145 TUIR solo alle attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi dell’associazione, non potranno quindi essere ricompresi nelle agevolazioni dei regimi agevolati gli sport non riconosciuti dal CONI, i trattamenti benessere, la gestione di ristoranti all’interno di enti sportivi e così via.
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